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L’Assemblea Anuale CoorDown 2013 a Lucca

“Dentro tutti” per il Festival del volontariato in programma a Lucca. Una “città aperta” per ridare speranza al Paese

Il CoorDown, partner della manifestazione, partecipa all’evento organizzando un corso sulla fiscalità e l’Assemblea Annuale.

 

CORSO SULLA FISCALITÀ

“La tassazione e il controllo fiscale delle ONLUS e delle associazioni di volontariato”

Villaggio Solidale- Lucca  12 aprile 2013

Dott. Francesco Dionisi – Funzionario Agenzia delle Entrate – Roma

Programma:

0re 9.30 – Apertura lavori

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ONLUS

•clausole di non lucratività •rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili •devoluzione del patrimonio della ONLUS •rispetto del vincolo di effettività e democraticità del rapporto associativo •attività di beneficenza indiretta (circ. 12/09) •vincoli raccolta fondi e proporzioni tra costi e ricavi (circ. 57/07) •5 per mille  adempimenti e rendicontazione •erogazioni liberali deducibili/adempimenti

Ore 11.00 – Coffee break

•obblighi rendicontazione •le attività  commerciali marginali •le attività istituzionali •le attività connesse •raffronto attività istituzionali/attività connesse •le attività produttive marginali (DM 25 maggio 1995) •attività in convenzione con PA •partecipazione di ONLUS in società commerciali

Ore 12.30 Pausa Pranzo

Ore 14,00

LA TASSAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS

•IRES •IRAP •IVA •operazioni agevolate/esenti

CONTROLLI SULLE ONLUS

•controllo formale •controllo sostanziale •perdita della qualifica di ONLUS •le associazioni riconosciute •fondazioni/fondazioni di partecipazione •sanzioni e responsabilità ONLUS

Ore 17.30 termine lavori

 

ASSEMBLEA NAZIONALE COORDOWN

Villaggio Solidale- Lucca  13 aprile 2013

Oggetto: Convocazione Assemblea.

E’ convocata l’assemblea delle Associazioni aderenti a CoorDown Onlus in prima convocazione il giorno 12 Aprile 2012 alle ore 24,00  e in seconda convocazione il giorno 13 Aprile 2013 alle ore 09.30, presso Villaggio Solidale – Real Collegio, Piazza del Collegio 13 55100 Lucca, per deliberare sui seguenti punti all’O.d.g.:

1)    CoorDown finalità e scopi

2)    Relazione attività anno 2012 – Approvazione Bilancio consuntivo 2012

3)    Giornata Mondiale : delibera utilizzo fondi raccolti

4)    Programma attività anno 2013 – Bilancio preventivo 2013

5)    Relazione Gruppi di Lavoro

6)    Progetto +1 dal punto alla rete – Fondazione con il Sud: Relazione partecipanti

7)    Presentazione buone prassi delle associazioni aderenti – illustrazione progetti – scambio di esperienze

8)    Approvazione modifiche statutarie e Regolamento

9)    Presentazione e approvazione eventuali mozioni

10) Varie ed eventuali

TUTTO IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ COLLATERALI

INFO:

Parcheggi a Lucca: Per una mappa completa dei parcheggi è possibile consultare il sito di Metro.

Trasporto pubblico lucchese: I parcheggi e l’immediata periferia sono collegati tramite navetta, il resto della Provincia è collegato con servizio bus. In particolare, la zona del Real Collegio è servita dalle navette 1 e 2.
per informazioni su linee, orari e percorsi consultare il sito di Vaibus.

Treni: La stazione di Lucca è a 20 minuti di passeggiata dal Real Collegio.

Autostrade: I caselli di Lucca Est e Lucca Ovest sono prossimi al centro storico.

Cittadinanza negata

Cittadinanza negata, bisogna valutare caso per caso, ma la soluzione è possibile alla luce delle nuove normative.

Sui casi di cittadinanza negata a persone con sindrome di Down, nate in Italia da famiglie straniere, abbiamo interpellato un Giudice Tutelare ponendogli i nostri dubbi e perplessità rispetto al concetto di incapacità di intendere e volere e degli strumenti giuridici in vigore che limitano, rispetto al passato, l’uso dell’istituto dell’interdizione.

Su questo argomento risulta interessante anche una attenta lettura della sentenza “Englaro” sulle competenze, la rappresentanza e l’esercizio dei diritti anche di persone in stato di infermità permanente che comporti un’incapacità di provvedere ai propri interessi o dichiarare le proprie volontà.

La motivazione
A seguito dell’interdizione, l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed il Giudice tutelare nomina un soggetto che provvede a rappresentare, e quindi sostituire, l’interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore.

Il diritto alla cittadinanza rientra, infatti, tra i diritti personalissimi della persona, per cui l’intenzione di acquisirla o rinunciarci può essere espressa soltanto dal diretto interessato e nessuno per lui, nemmeno un procuratore legale, potrà prestare giuramento a suo nome o dichiarare tale volontà per conto del richiedente.

La novità

In seguito dell’’entrata in vigore della legge n.6 del 9 Gennaio 2004, la disciplina degli istituti relativi alla protezione dei soggetti inidonei alla cura dei propri interessi ha subito importanti modifiche; in particolare, si rileva l’inserimento nel corpo del Codice Civile della nuova misura dell’ amministrazione di sostegno.

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “ tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Ammistratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente attraverso l’impiego di amministratori di sostegno anche volontari.

Effetti dell’amministrazione di sostegno

Art. 409. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La convenzione ONU

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede all’articolo 18 norme specifiche per il godimento del diritto di cittadinanza da parte delle persone con disabilità:

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

  1. (a)  abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

  2. (b)  non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;

  3. (c)  siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;

  4. (d)  non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

La stessa convenzione ONU stabilisce altresì che in caso di norme “imperative”, adottate precedentemente alla ratifica della convenzione che impediscano il pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità, gli stati parti devono adottare orientamenti secondo il principio dell’accomodamento ragionevole salvo i casi di discriminazione fondata sulla disabilità:

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

La Convenzione Onu

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Leggi la normativa sull’interdizione