CS Sentenza Corte Costituzionale 2012

Il CoorDown – Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down aveva avviato lo scorso anno con i Ministeri competenti (Pari Opportunità, Turismo, e Welfare) un’importante azione affinché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009, trovasse una prima applicazione e legittimità nell’attuazione del Codice del Turismo.

 

La previsione contenuta nell’art. 3, riguardante l’accessibilità alle strutture turistiche e ricettive, tendeva a “garantire che le persone con disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dell’offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori” e per la prima volta recepiva in norma di legge quanto già contemplato nella Convenzione ONU.

Questo il testo integrale dell’articolo:

ART. 3 (Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilita’ motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualita’ degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilita’ ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita’ e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita’ motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita’.

La previsione normativa era stata accolta da tutte le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità come un importante risultato nel cammino verso il pieno riconoscimento dei loro diritti.

La Corte Costituzionale, con sentenza 80/2012 del 2 aprile 2012, ne ha purtroppo dichiarato l’incostituzionalità:

6.3.— L’art. 3 contiene «princìpi in tema di turismo accessibile». Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 dell’«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» – recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 – aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome. Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.

Sono state le regioni Puglia, Toscana, Umbria e Veneto a sollevare la questione di costituzionalità di molte norme del Codice del Turismo. Solo la Regione Veneto, tuttavia, ha messo esplicitamente in discussione la validità dell’art. 3 (che è stato cancellato, come gli altri articoli, dalla sentenza) secondo gli argomenti al punto 4.2 della sentenza:

…… la Regione Veneto impugna altresì singole disposizioni del cosiddetto codice del turismo… Omissis … Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice del turismo, il quale impone allo Stato il compito di garantire che le persone con disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dell’offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori, determina l’avocazione di funzioni amministrative generiche in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost.

Alla luce delle modifiche apportate dalla Corte Costituzionale, ci aspettiamo che la Regione Veneto, così come tutte le altre regioni d’Italia, in ottemperanza alle proprie prerogative, legiferino in materia nel più breve tempo possibile, visto anche l’approssimarsi della stagione turistica 2012 ormai alle porte.

 

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Federico De Cesare Viola

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