Novità sull’ISEE

Uno dei temi sul quale si sta tenendo accesa l’attenzione delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie è quello relativo alle novità sull’ISEE introdotte con l’art. 5[1] del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011.

 

Questo articolo rimanda all’emanazione di un decreto, previsto per maggio 2012, con il quale individuare una serie di interventi che andranno a modificare sensibilmente la determinazione dell’ISEE, i criteri secondo cui calcolare la condizione reddituale e gli usi che di questo potranno essere svolti. Già ci sono state azioni operate dal mondo dell’associazionismo, la FISH e FAND hanno incontrato il ministro Fornero.

Che cos’è l’ISEE? È uno strumento (acronimo di Indicatore Situazione Economica Equivalente) introdotto alcuni anni fa e richiesto a tutti i cittadini che vogliono fruire delle prestazioni sociali erogate dai Comuni, ma non solo, nel caso si sia stabilita una partecipazione alla spesa o lo stesso accesso al servizio; questi possono essere l’asilo nido, la mensa scolastica, trasporto locale, borse di studio, i servizi socio-sanitari, l’assistenza domiciliare.

L’ISEE quindi è uno strumento che tenta di ponderare la “disponibilità economica” alla composizione del nucleo familiare e che considera anche la componente patrimoniale oltre a quella  reddituale. Inoltre nel calcolo del valore viene tenuto in considerazione la presenza nel nucleo di persona con invalidità superiore al 66% e figli minori. Nel reddito non sono ad oggi considerati i redditi non imponibili, quindi non sono conteggiate le provvidenze economiche derivanti da invalidità civile perché esenti da IRPEF.

L’art. 5 del decreto in questione ipotizza l’adozione nel reddito disponibile anche delle somme ad oggi esenti da imposizione fiscale, l’individuazione di una soglia oltre la quale non erogare le provvidenze di natura assistenziale a partire dal 1° gennaio 2013, le agevolazioni fiscali, le agevolazioni tariffarie.

Per quanto riguarda l’inserimento delle somme fino ad oggi esenti, il timore paventato dalle associazioni (e quindi dalle famiglie delle persone con disabilità) è quello che vengano considerate le provvidenze economiche erogate in virtù del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordità.

Quanto previsto dall’art. 5 ci preoccupa perché ancora una volta si rischia di colpire chi è già vittima di una situazione cui da sempre lo Stato ha dato risposte insufficienti costringendo le famiglie a sostituirsi ad esso, garantendo quel livello di assistenza pagando a caro prezzo (e non solo dal punto di vista economico) le assenze delle istituzioni. Certamente è da apprezzare il riferimento al peso dei carichi familiari e alla presenza nel nucleo di persone con disabilità a carico introdotto con l’emendamento governativo prima della conversione in legge del decreto. Ma le famiglie hanno necessità di avere indicazioni certe su quale sarà il peso di tali requisiti.

Altro punto fonte di preoccupazione è quello che rimanda alla decisione di non erogare le provvidenze di natura assistenziale a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2013 risulteranno in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto in questione. Il timore è quello per cui la soglia paventata corrisponda a un importo che escluda dall’erogazione delle provvidenze economiche le persone con disabilità per le quali quelle provvidenze rappresentano uno strumento di reale sostegno.

 

Lettera al Ministro Fornero, Monti etc.

Uno dei temi sul quale si sta tenendo accesa l’attenzione delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie è quello relativo alle novità sull’ISEE introdotte con l’art. 5 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011. Il decreto di cui si prevede l’emanazione nel prossimo mese di maggio andrà ad individuare una serie di interventi che modificheranno sensibilmente la determinazione dell’ISEE, i criteri secondo cui calcolare la condizione reddituale e gli usi che di questo se ne potranno fare.

L’art. 5 del decreto in questione ipotizza l’adozione nel reddito disponibile anche delle somme ad oggi esenti da imposizione fiscale, l’individuazione di una soglia oltre la quale non erogare le provvidenze di natura assistenziale a partire dal 1° gennaio 2013, le agevolazioni fiscali, le agevolazioni tariffarie.

Per quanto riguarda l’inserimento delle somme fino ad oggi esenti, il timore paventato dalle associazioni (e quindi dalle famiglie delle persone con disabilità) è quello che vengano considerate le provvidenze economiche erogate in virtù del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordità. Inserire nell’ISEE le provvidenze economiche ricevute a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità civile significa di fatto riconoscere alle provvidenze economiche il valore di “ricchezza”, dimenticando almeno due aspetti che invece non possono essere dimenticati:

– le provvidenze economiche vengono erogate a fronte di una percentuale di invalidità civile almeno del 75%, quindi a persone che presentano situazioni sanitarie di particolare gravità;

– le persone che presentano situazioni sanitarie di particolare gravità utilizzano le provvidenze economiche ricevute per ottemperare alle spese che la loro condizione determina e che non sono evidentemente le stesse di coloro che quella condizione non hanno (per esempio, molte persone con diritto all’indennità di accompagnamento – per il 2012 € 492,97 – utilizzano la loro provvidenza per pagare l’assistente/badante di cui hanno bisogno, ed è immediato comprendere che quella cifra non è sufficiente a coprire la spesa).

Per questo ci preoccupa quanto previsto dall’art. 5, perché ancora una volta si rischia di colpire chi è già vittima di una situazione cui da sempre lo Stato ha dato risposte insufficienti costringendo le famiglie a sostituirsi ad esso, garantendo quel livello di assistenza pagando a caro prezzo (e non solo dal punto di vista economico) le assenze delle istituzioni.

Certamente è da apprezzare il riferimento al peso dei carichi familiari e alla presenza nel nucleo di persone con disabilità a carico introdotto con l’emendamento governativo prima della conversione in legge del decreto. Ma le famiglie hanno necessità di avere indicazioni certe su quale sarà il peso di tali requisiti.

La preoccupazione poi assume maggiore entità in riferimento al punto nel quale si rimanda alla decisione di non erogare le provvidenze di natura assistenziale a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2013 risulteranno in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto in questione. Da sempre le persone con disabilità sono abituate a “soglie” minime per quanto riguarda le prestazioni economiche a loro riservate: dai limiti di reddito personale di 4.596 euro nel 2012 per l’indennità di frequenza e l’assegno mensile, ai 15.627 euro per la pensione di inabilità lavorativa;

per non parlare dei 2.840,51 euro oltre i quali non si è più considerati a carico fiscale di un familiare. Il timore allora è quello per cui la soglia paventata corrisponda a un importo che escluda dall’erogazione delle provvidenze economiche le persone con disabilità per le quali quelle provvidenze rappresentano uno strumento di reale sostegno.

Il CoorDown si aggiunge alle voci già levate dal mondo dell’associazionismo, chiedendo una particolare attenzione ai temi sin qui esposti, perché l’intervento che sta per essere realizzato non si risolva ancora una volta in una insopportabile azione punitiva nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le famiglie che hanno in carico un figlio con disabilità, con il loro impegno quotidiano ritengono di contribuire a costruire una società migliore , ma evindeziano che spesso i Governi hanno una scarsa attenzione nei confronti delle problematiche delle persone con disabilità.Le scelte sopra paventate, inerenti l’ISEE, andrebbero a penalizzare iniquamente le famiglie, che si troverebbero a subire, è il caso di dirlo, “oltre il danno la beffa!”.

Una società, che si dice civile ed avanzata, tutela le fasce deboli ed imposta le politiche sociali in modo da agevolare il più possibile la permanenza della persona con disabilità nella propria famiglia: noi auspichiamo vivamente che le scelte del nostro Governo vadano in tal senso.

 


Legge 22 dicembre 2011, n. 214

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.”

(Pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale 27  dicembre 2011, n. 300)

Art. 5

Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

(omissis)