Riforma del sostegno: la posizione di CoorDown
Dopo l’approvazione dei decreti attuativi che completano la legge 107/15 e le reazioni a caldo della politica e del mondo della scuola arrivano le prime riflessioni anche da parte delle associazioni che si occupano di disabilità. Per CoorDown, il quadro che si delinea presenta luci e ombre: non mancano spunti interessanti e interventi migliorativi, ma la strada da fare sembra ancora tanta. Insomma, un punto dal quale ripartire.
Apprezziamo gli sforzi fatti dal Governo e vogliamo esprimere un sentito ringraziamento alla ministra Valeria Fedeli per la disponibilità alla collaborazione che ha dimostrato in sede di consultazione, lo scorso 14 marzo, sullo schema dell’atto n. 378. Un incontro al quale ha partecipato, tra gli altri, anche la vicepresidente di CoorDown Antonella Falugiani che in quella occasione ha ribadito ai rappresentanti delle Istituzioni il punto di vista dell’associazione sulla riforma e i possibili correttivi.
Alcuni punti della delega appena varata ci sembrano soddisfacenti. Riteniamo positivo, ad esempio, che si sia rimesso al centro del nuovo sistema la famiglia e che si possa fare affidamento sull'associazionismo di settore. Consideriamo in modo favorevole anche il mantenimento dei 20 alunni per classe (inizialmente portato a 22), così come un’altra nota positiva – derivata proprio dalla fase di consultazione – è quella relativa alle prove Invalsi. Con il nuovo decreto infatti alla stesura degli indicatori dell'inclusione scolastica (fino ad ora delegati ai singoli istituti) parteciperà anche l'Osservatorio per l'Inclusione Scolastica istituito presso il Ministero. Su questo punto, per la verità, pur concordando con le modifiche apportate, il Gruppo Scuola di CoorDown ritiene che, per dare un senso alla prova Invalsi, debba essere specificato che i libri di testo adottati per gli alunni disabili siano quelli della classe.
Di contro, evidenziamo che alcuni punti fondamentali sono rimasti oscuri e non rispecchiano quanto ci si aspettava per il raggiungimento dell’obiettivo di una scuola realmente inclusiva. Ribadiamo che il decreto propone una soluzione non condivisibile nella sua formulazione per quanto riguarda la formazione degli insegnanti dei vari ordini e gradi perché permane settoriale, pensata per una scuola “speciale” che non è per tutti. Concordiamo inoltre con chi prima di noi ha detto che si tratta di un testo "vecchio" dal punto di vista culturale e pedagogico, che considera la didattica inclusiva come prerogativa degli alunni disabili e non di tutti gli alunni. Non consideriamo dunque la riforma come un punto di arrivo, ma piuttosto una nuova base di partenza. È proprio per questo che il Gruppo Scuola di CoorDown ha chiesto di partecipare attivamente alla definizione delle linee guida che dovrebbero chiarire alcuni punti, in modo che si possa arrivare alla definizione di una riforma più adeguata ai tempi e alle richieste sociali.
Qui di seguito un’analisi dettagliata dei punti che ci sembrano più problematici:
CAPO III negli articoli 5, 10, 15 e 11 Ter, dove rileviamo che manca la personalizzazione nell’ambito delle valutazioni che ci sembrano enfatizzare prevalentemente l’aspetto clinico-sanitario basato sui criteri ICF dell’OMS. Manca una valutazione nel concreto di quelle che sono le peculiarità che si riferiscono alla singola persona disabile.
Art. 5
Profilo di funzionamento. La Commissione medica di cui comma 3 art. 5
Chiedevamo che fosse integrata in modo effettivo dalla partecipazione dei genitori, dai rappresentati dell’amministrazione scolastica come già previsto, ma anche dai terapisti esperti (ex GLHO) ai fini di una valutazione che sia descrittiva e aderente alla conoscenza e alle aree potenziali della persona con disabilità.
Art. 10
PEI comma 2 lettera c)
Chiedevamo che tra gli obiettivi già individuati come ambiente inclusivo fossero esplicitati anche quelli cognitivo-didattici.
Art. 15
GLIR – Pecca di indeterminatezza in quanto rinvia a un decreto del Ministero dell’Istruzione la composizione, l’articolazione, la sede, le modalità di funzionamento, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni. Per quanto riguarda il GIT non traspare dalla formulazione dell’articolo la reale funzione della proposta all’URS delle risorse di sostegno didattico se non nell’ottica di una pianificazione delle risorse volte al risparmio. Chiediamo comunque che, qualora sia realmente necessario mantenere il GIT, si assicuri la trasparenza dell’operato rendendo ufficialmente membri effettivi – e non semplicemente consultivi come indicato nel comma 6 – anche i rappresentati delle associazioni di familiari (territoriali) di riferimento. Come detto per il GLIR anche per il GIT si auspica che non venga rinviato a successivi decreti la composizione, l’articolazione, la sede, le modalità di funzionamento, la durata nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni.
Art. 11 Ter
Si ribadisce che nella formulazione della proposta delle risorse di sostegno didattico alle scuole debbano essere presenti anche le associazioni di familiari (territoriali) di riferimento con funzione di collaborazione effettiva.